Protocollo per il contrasto del bullismo e cyberbullismo
PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO DEL BULLISMO e CYBERBULLISMO CON ALLEGATI
PREMESSA
DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il bullismo è un tipo specifico di violenza, che si differenzia da altri comportamenti violenti poiché è parte di un processo con caratteristiche che ne aumentano la gravità.
E’ un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di un’altra persona percepita come “più debole”.
Le caratteristiche di questa condotta sono:
✓ l’intenzionalità
✓ la persistenza nel tempo
✓ l’asimmetria relazionale
✓ la natura sociale del fenomeno
Un prerequisito fondamentale per l’identificazione di tale problematica è la percezione della vittima di una forma di abuso da parte di terzi, e questo distingue il bullismo da una situazione di conflitto.
È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri quanto segue:
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✓ l’età: il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni
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✓ il contesto: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico
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✓ altri fenomeni come, ad esempio, la devianza giovanile in quanto espressione di varie tipologie di condotte che presuppongono, a differenza del bullismo, la commissione di un reato.
Con il termine cyberbullismo si intende invece una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un’asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia per diversi elementi.
Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono:
✓l’anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l’utilizzo di uno pseudonimo
✓ l’assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Tale distanza nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno
arrecato e, d’altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile
sottrarsi alla prepotenza
✓l’assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l’elemento della
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“persistenza del tempo” che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti)
il maggiore rischio di assumere delle convinzioni socio-cognitive come il “disimpegno morale”: le caratteristiche di anonimato e di difficile reperibilità, possono indurre più facilmente il bullo (ma anche gli spettatori) ad una giustificazione della condotta
Si possono distinguere otto tipologie di cyberbullismo, differenti per la modalità attraverso la quale si manifestano e lo “spazio” o contesto virtuale in cui si inseriscono:
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✓ flaming: l’invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali
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✓ harassment: l’invio ripetuto di messaggi insultanti con l’obiettivo di ferire qualcuno
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✓ denigration: il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, etc.
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✓ impersonation: la sostituzione di persona, il farsi passare per un’altra persona e inviare messaggi o pubblicare testi reprensibili
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✓ exposure: la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona
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✓ trickery: l’inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate
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✓ exclusion: escludere deliberatamente una persona da un gruppo, per ferirla
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✓ cyberstalking: ripetute e minacciose molestie e denigrazioni
LA NORMATIVA1
Nel Maggio del 2017, il Parlamento Italiano ha approvato la nuova legge (Legge 71 del 29 maggio 2017) in materia di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, la quale, in linea con gli esperti internazionali, definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la
1 Riferimenti normativi : Legge sul cyberbullismo n. 71 del 2017 - Legge 107 del 2015 - D.M. 05/ 02/2007 n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo - Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e la cyberbullismo
loro messa in ridicolo”. Oltre a definire la condotta rientrante nel provvedimento contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l’educazione nei confronti dei minori coinvolti - sia vittime che responsabili di illeciti - assicurando l’attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
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✓ L’oscuramento del contenuto nel web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l’ISP non avesse informato l’utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore
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✓ Il ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno: la scuola contribuisce alla prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Ogni Istituto scolastico dovrà inoltre individuare un referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo
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✓ Il ruolo del Dirigente Scolastico: al Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell’illecito.
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✓ L’ammonimento del questore: in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni, nei confronti di un altro minore e non sia ancora proposta querela o presentata denuncia, è prevista l’applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età
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✓ Il ruolo del MIUR: il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto.
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✓ Il ruolo di Polizia Postale ed Associazioni Territoriali: la Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo
✓ La Presidenza del Consiglio: istituisce un tavolo tecnico con i compiti di redigere un piano d’azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. È previsto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del Questore. Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo. Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E’ bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SUL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
Il referente che si occupa del fenomeno avrà cura di diffondere tra il personale della scuola le buone pratiche per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo attraverso le seguenti modalità:
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✓ Pubblicazione sul sito del protocollo per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
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✓ Approfondimenti di tipo legislativo (in sede di Collegio dei Docenti)
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✓ Definizione precisa delle figure referenti nell’Istituto
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✓ Diffusione delle informazioni relative ai corsi di formazione attinenti alla
problematica
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✓ Possibilità di rivolgersi allo psicologo dello sportello d’ascolto
DEFINIZIONE DEL TEAM CHE SI OCCUPERÀ DELLA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO CHE COINVOLGONO GLI STUDENTI DELLA SCUOLA
L’Istituto Comprensivo “Destra Torre”, ha individuato il referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, come previsto dalla normativa.
Nei vari plessi il monitoraggio verrà svolto dai docenti di classe che, qualora necessario e attraverso il docente coordinatore, in collaborazione con il referente di sede, avvertiranno il referente per il contrasto del bullismo. Si attiveranno quindi tutti gli interventi necessari con la supervisione del Dirigente Scolastico.DEFINIZIONE DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO CON RELATIVE CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE E DELINEAZIONE DI PROTOCOLLI DI AZIONE
L’Istituto “Destra Torre” intende contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzione, tutela ed educazione, assicurando l'attuazione di interventi commisurati agli atti.
Si allega al presente documento la scheda di segnalazione, che dovrà essere compilata dai docenti in ogni sua parte in forma non anonima e fatta pervenire al referente per il contrasto del bullismo, come già sopra indicato.
Una volta definita con sicurezza la situazione si prevedono le seguenti azioni:
➢ Con la vittima:
• convocazione tempestiva della famiglia da parte del docente coordinatore di classe e del docente segnalante (esposizione del caso. Qualora docente coordinatore e segnalante dovessero coincidere, risulta opportuno che al colloquio presenzi anche un altro docente del consiglio di classe/ plesso
• promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia
• segnalazione alla famiglia delle agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività
• azioni di supporto educativo in classe
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➢ Con il bullo o cyberbullo:
• convocazione tempestiva della famiglia da parte del docente coordinatore di classe e del docente segnalante (esposizione del caso). Qualora docente coordinatore e segnalante dovessero coincidere, risulta opportuno che al colloquio presenzi anche un altro docente del consiglio di classe/ plesso
• promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia
• attivazione di interventi rieducativi (da declinare con proposte concrete...);• comminazione puntuale delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto
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➢ Con la classe, ai fini dell’inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:
• colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d’animo e i vissuti degli alunni• sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell’informazione e della formazione sul fenomeno
LA PREVENZIONE
Contrastare il fenomeno del bullismo significa innanzitutto prevenirlo, ossia formare nell'alunno gli strumenti efficaci per affrontarlo, creare benessere, rafforzando autostima e autonomia.
L’Istituto Comprensivo “Destra Torre”, attraverso una progettualità condivisa si propone di potenziare nei discenti il “rispetto di sé” e il “rispetto dell’altro”.
Si evidenziano quindi le principali azioni che si metteranno in atto:
➢ Condivisione con alunni e famiglie del Patto Educativo di Corresponsabilità ➢ Riflessione sulle regole della corretta Convivenza Civile
➢ Promozione di un clima sereno a Scuola
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➢ Monitoraggio della comunità scolastica da parte dei docenti e del personale ATA
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➢ Attivazione dello sportello d’ascolto e, dove necessario, interventi esperti in classe o nei plessi
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➢ Educazione alla legalità (interventi delle forze dell’ordine e di esperti, anche con percorsi sulle classi)
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➢ Educazione all’uso consapevole di Internet
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➢ Consiglio Comunale dei ragazzi
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➢ Educazione ai Diritti Umani (giornata della Memoria, intervento associazioni
anti bullismo e cyberbullismo, SOS Rosa...)
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➢ Esperienze di solidarietà (mercatino di Natale, interventi dell’AVIS, ADO,
Protezione Civile...)
MODALITÀ DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI
Il presente Regolamento verrà inserito nel PTOF e quindi sarà fruibile sul sito d’Istituto da parte di tutti gli interessati.